- fiscali
- giuridiche
- autorizzative
- economico-finanziarie
- iniziano trattative senza struttura
- comunicano informalmente la volontà di vendere
- si affidano a segnalazioni o contatti diretti
- verifica della posizione fiscale
- ricostruzione dei valori aziendali
- valutazione della sostenibilità economica
- determinazione della plusvalenza
- scelta del regime di tassazione
- eventuali strategie di ottimizzazione
- dati economici coerenti e leggibili
- riclassificazioni
- normalizzazione dei margini
- interlocuzione qualificata
- tutela della riservatezza
- selezione degli acquirenti
Chi può intermediare nella compravendita di una farmacia?
Due sono i punti nodali che è essenziale chiarire:- chi può realmente intermediare nella compravendita di aziende (e quindi anche nella compravendita di una farmacia)
- l’attività di mediazione è regolamentata
“Colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.”
Ruolo e caratteristiche del mediatore
- Fare incontrare domanda e offerta (chi vende e chi compra)
- Favorire la trattativa (creando le condizioni per l’accordo)
- Essere imparziale — non favorisce nessuna parte, rimane sempre neutrale (Sentenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 19161 del 02.08.2017)
- Accompagnare le parti fino alla conclusione dell’affare
Il mediatore è un soggetto terzo
- non rappresenta una sola parte (come un consulente, un avvocato o un procacciatore di affari)
- non lavora “per conto” di qualcuno (come il procacciatore che agisce dietro incarico del preponente e nell’esclusivo interesse dello stesso)
- non ha interessi diretti nell’affare (se non la conclusione)
- garantisce la tutela giuridica dell’operazione
- è dotato di una polizza di responsabilità civile professionale (RC professionale)
Come individuare se il soggetto è abilitato?
La verifica è molto semplice e si ha una duplice possibilità:Possibilità 1 — App Registro Imprese
Scaricando gratuitamente sul proprio telefono l’app Registro Imprese e seguendo i passaggi:- Digitare il nome dell’impresa oggetto della verifica.
- Click su Altre info. Se compare la descrizione dell’attività “Agente di affari in mediazione e di aziende” il soggetto è abilitato.
- Cliccare su Forma giuridica: deve risultare il codice ATECO 68.31.00, che identifica con certezza assoluta l’abilitazione.

Possibilità 2 — Visura camerale
Richiedendo alla Camera di Commercio la visura camerale, è possibile verificare con certezza quale sia l’effettiva attività esercitata e ufficialmente dichiarata dall’impresa. Nella prima pagina della visura, il codice ATECO 68.31.00 identifica che il soggetto è abilitato a svolgere l’attività di agente di affari in mediazione.
Il rischio delle figure non abilitate
Nella prassi, non è raro imbattersi in soggetti che, pur non essendo abilitati (evitando però accuratamente di dichiararlo), svolgono di fatto “attività di mediazione”. L’intermediazione viene così mascherata come “consulenza, segnalazione, supporto commerciale”. Sotto il profilo giuridico ci si avvicina ad ipotesi di simulazione del ruolo o di interposizione fittizia, dove ciò che viene formalmente rappresentato non coincide con ciò che sostanzialmente avviene. Il punto più critico è che questa ambiguità non viene mai chiarita da chi la attua: al contrario, viene lasciata volutamente in una zona grigia, alimentando nel farmacista l’erronea convinzione di trovarsi di fronte a un soggetto legittimato. Affidare la gestione di una trattativa così rilevante a soggetti non abilitati significa, di fatto, rinunciare a qualsiasi forma di tutela reale dell’operazione. In assenza di un mediatore riconosciuto vengono meno garanzie fondamentali:- correttezza del processo negoziale
- trasparenza delle informazioni
- responsabilità professionale in caso di criticità
Un processo strutturato: il lavoro di squadra
Una cessione di farmacia realmente efficace non nasce da iniziative isolate ma da un processo strutturato, progressivo e coordinato. Non si tratta semplicemente di “coinvolgere più professionisti” ma di integrare competenze diverse all’interno di un percorso unico, in cui ogni fase è coerente con la successiva.Il perimetro di intervento del commercialista
Il tema non riguarda una contrapposizione tra figure professionali ma la corretta distinzione dei ruoli all’interno di un’operazione così delicata come la cessione di una farmacia.| Il commercialista può fare | Il commercialista non può fare |
|---|---|
| Consulenza fiscale | Intermediazione |
| Analisi di convenienza | Trovare acquirenti |
| Assistenza alla cessione | Trattare l’affare |
| Strutturazione dell’operazione | Prendere provvigioni |
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 139/2005 art. 4 — incompatibilità professionale del commercialista con esercizio di attività d’impresa (in cui rientra anche l’attività di mediazione)
- Legge 39/1989 — incompatibilità ad esercitare l’attività di mediazione se esiste un conflitto ex ante con l’esercizio della professione praticata
- Codice deontologico dell’ordine dei commercialisti
Affidarsi ai soli soggetti abilitati non è solo una necessità formale ma un requisito sostanziale: vendere una farmacia significa trasformare anni di lavoro in capitale.